Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate e attrezzate, forniscono alloggio in propri allestimenti o offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti.
Le aziende ricettive all'aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali e ai servizi che offrono, si distinguono in:
- campeggi
- villaggi turistici
- aree di sosta.
Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.
L'insediamento delle aziende ricettive all'aria aperta è consentito esclusivamente nelle aree specificamente destinate dallo strumento urbanistico e in conformità con tutte le relative previsioni.
Le attrezzature e gli impianti devono essere in buone condizioni di funzionamento; la qualità degli arredi deve essere adeguata al livello di classificazione, nonché alle norme di sicurezza.
Deve essere assicurato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e, in particolare, un adeguato rapporto tra servizi igienici e numero di utenti.
E' obbligatorio il rispetto di tutte le normative vigenti in materia di accessibilità alle persone con ridotta capacità motoria, sensoriale e intellettiva.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Le strutture ricettive all'aria aperta devono possedere inoltre i requisiti generali, strutturali e igienico sanitari elencati dal Regolamento regionale 19/01/2018, n. 3.
I gestori delle aziende ricettive all'aria aperta devono infine essere muniti di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile, anche nei confronti di familiari e ospiti dei clienti (Legge regionale 01/10/2015, n. 27, art. 43, com .4).
Approfondimenti
I campeggi sono strutture ricettive che offrono ospitalità prevalentemente in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o di altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà dei turisti.
L'allestimento di campeggi all'interno di parchi regionali è consentito solo se compatibile con le previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi stessi.
I campeggi temporanei sono organizzati:
- in occasione di eventi a carattere straordinario, situati in aree pubbliche o private
- per gli associati dagli enti, associazioni e organizzazioni senza fini di lucro, per scopi sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi e religiosi.
Sono villaggi turistici le strutture ricettive che offrono ospitalità prevalentemente in allestimenti messi a disposizione dal gestore e costituiti da unità abitative fisse o mobili, inserite in piazzole.
Sono aree di sosta gli esercizi riservati esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e di caravan, realizzati dal proprietario o gestore dell'area, con piazzole dotate dei servizi di alimentazione elettrica e di scarico delle acque reflue.
In tali aree, la sosta è consentita per un periodo massimo di due notti.
Il titolare della struttura ricettiva presenta al SUAP, contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività, la dichiarazione relativa alla classificazione (Legge regionale 01/10/2015, n. 27, art. 21 e Regolamento Regionale 19/01/2018, n. 3). La Provincia verifica le dichiarazioni e, nel caso in cui la struttura presenti i requisiti di una classificazione diversa da quella dichiarata, assegna un congruo termine per l'adeguamento, trascorso il quale procede alle determinazioni conseguenti, compresa l'assegnazione d’ufficio della classificazione effettivamente posseduta.
Nel caso in cui, successivamente all'avvio dell'attività, vi sia un mutamento dei requisiti di classificazione, il titolare della struttura ricettiva comunica le modifiche della classificazione precedentemente ottenuta.
Se l'esercizio ha capacità ricettiva superiore a 400 persone occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151, Decreto ministeriale 14/07/2015 e Decreto ministeriale 03/08/2015, così come modificato dal Decreto ministeriale 09/08/2016).
Se si somministrano alimenti e bevande limitatamente ai clienti dell'attività occorre presentare segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altra attività.
Se si somministrano alimenti e bevande al pubblico, occorre presentare segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande in aree soggette/non soggette a programmazione territoriale.
In ogni caso, per esercitare l'attività è infine necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
Se le strutture ricettive vendono o cedono alla clientela oggetti, alimenti e bevande devono presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per esercizio di vicinato.
Gli esercenti delle strutture ricettive hanno l'obbligo della comunicazione giornaliera alla Questura dell'arrivo delle persone alloggiate (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 109 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e Decreto ministeriale 07/01/2013). Per l’invio delle cosiddette “Schedine Alloggiati” occorre accedere al portale «Alloggiati WEB».
A tal proposito, sistema di gestione dei flussi turistici «ROSS1000» permette di:
- semplificare l’adempimento in materia di pubblica sicurezza verso la Questura, tramite la generazione automatica della schedina o del file degli alloggiati che dovrà poi essere caricato nel portale «Alloggiati WEB»
- adempiere agli obblighi nei confronti di ISTAT
- modificare i prezzi per la stampa dei cartellini in piena autonomia.
La registrazione degli ospiti deve essere effettuata entro il 5° giorno del mese successivo.
Per il solo anno 2020 non trovano applicazione le seguenti previsioni (Legge regionale 01/10/2015, n. 27, art. 84, così come modifico dalla Legge regionale 21/05/2020, n. 11):
- le attività ricettive alberghiere e non alberghiere non sono tenute a osservare la previsione di cui alla Legge regionale 01/10/2015, n. 27, art 38, com. 7 in base alla quale il periodo di cessazione temporanea dell'attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal comune per una sola volta di ulteriori sei mesi pena la cessazione definitiva dell'attività.
- le attività di case e appartamenti per vacanze, gestite in forma non imprenditoriale e le attività di bed & breakfast non sono tenute ad attenersi a quanto previsto dalla Legge regionale 01/10/2015, n. 27, art. 26, com. 2, let. b e art. 29, com. 2, quindi non sono tenute a osservare un periodo d'interruzione dell'attività non inferiore a 90 giorni all'anno, anche non continuativi.